di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai sensi dell’articolo 768-bis cod. civ., è patto di famiglia il contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Si tratta di uno strumento molto interessante in ottica di pianificazione patrimoniale (sebbene la disciplina di riferimento sino ad oggi non ne abbia agevolato l’utilizzo), in quanto incide sulla successione del disponente agevolando il passaggio generazionale dell’impresa; realizza una sorta di “successione anticipata”, poiché riferibile ad una successione non ancora aperta nell’ambito dell’attività d’impresa; il trasferimento si perfeziona durante la vita dell’imprenditore, per cui è un contratto inter vivos che, tuttavia, produce anche effetti mortis causa.
Sotto il profilo soggettivo, assumono rilevanza precipuamente due categorie di individui: da un lato, il legittimario assegnatario (può essere anche più d’uno) e, dall’altro, i legittimari non assegnatari (può essere anche uno solo).
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