di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di notifiche degli atti impositivi, è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente e spedito la raccomandata informativa ex articolo 140 cod. proc. civ., appostando la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”, senza ulteriore ripresa del processo notificatorio con indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune; dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18061, depositata ieri 24 giugno.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla impugnazione di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, di cui si contestava l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale annullava l’atto impugnato. Pertanto, l’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la prima decisione, precisando che la notifica della cartella, effettuata ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, fosse illegittima senza il successivo invio della raccomandata, atteso che l’ente della riscossione, in presenza di domicilio fiscale o della residenza nel Comune, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. e non con la procedura semplificata di cui al citato articolo 60.
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