di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all’articolo 14, D.Lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Stando al tenore letterale della norma, sembrerebbe che, per i ricorsi notificati a partire dallo scorso 5.1.2024, il contribuente è tenuto a chiamare in causa sia l’agente della riscossione che l’ente impositore, qualora eccepisca il difetto di notificazione dell’atto presupposto a quello impugnato. Volendo esemplificare, si tratta del classico caso in cui si impugna la cartella di pagamento, lamentando il vizio di notifica del prodromico avviso di accertamento, atto di recupero del credito d’imposta o avviso di liquidazione.
Quindi, il legislatore avrebbe introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui si ritiene faccia seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l’atto impugnato …
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata