di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di verifica fiscale, a seconda della natura dei fatti contestati, il processo verbale di constatazione assume un valore diverso, con la conseguenza che, nel caso in cui le ricostruzioni siano di natura meramente valutativa, queste sono liberamente valutabili dai giudici di merito e potranno essere disattese sulla base dei documenti prodotti dal contribuente.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33306, depositata ieri 11 novembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una titolare di farmacia di un avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires, con cui era stato rettificato il reddito d’impresa dichiarato all’esito di una verifica fiscale condotta con metodo analitico-induttivo e conclusasi con PVC. Tale atto veniva impugnato dalla contribuente, ma la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, e pertanto veniva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva il gravame ritenendo che fosse stata fornita la prova documentale delle incongruenze ravvisate dall’Agenzia delle entrate e che, in particolare, le incongruenze riscontrate non erano indicative di evasione fiscale e non giustificavano l’accertamento induttivo, rispetto al quale ben poteva la contribuente provarne l’insussistenza.
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