di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nel caso in cui il sindaco di una società esprima parere favorevole all’acquisto di un credito fiscale inesistente, oppure di un compendio aziendale contenente un credito fiscale inesistente, e successivamente tale credito venga utilizzato ai fini di compensazione, questi pone in essere una condotta causalmente rilevante a titolo di concorso ex articolo 110 cod. pen., quantomeno in termini agevolativi e di rafforzamento del proposito criminoso, rispetto alla realizzazione del reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 40324, depositata ieri 9 novembre.
Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari applicava le misure dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche e imprese o professioni per la durata di un anno nei confronti del presidente del collegio sindacale di una società di calcio professionistica.
Era emerso, infatti, che egli avesse espresso parere favorevole all’adozione della delibera di acquisto del ramo di azienda di una s.r.l. del quale faceva parte un credito IVA inesistente e che, in seguito all’approvazione di tale delibera, tale credito fosse stato utilizzato ai fini di compensazione Irpef e Irpeg.
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