di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente o da chi lo rappresenta ai fini dell’articolo 52, comma 6, D.P.R. 633/1972, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l’Ente verificatore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31620, depositata ieri 4 novembre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, emesso all’esito di un’operazione di verifica presso la sede legale di una s.n.c. In particolare, il relativo processo verbale di constatazione, con cui si rilevava l’omesso versamento e l’infedele presentazione della dichiarazione IVA, veniva sottoscritto dal tenutario delle scritture contabili al di fuori dei locali aziendali.
L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso; in secondo grado, invece, l’atto veniva integralmente annullato sulla base della considerazione per la quale l’accesso e il pvc (cui l’atto impositivo faceva riferimento in motivazione) non fossero stati ritualmente eseguiti nei confronti di detta società.
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