di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. 220/2023, dando attuazione alla legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), ha abrogato l’articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, ovvero l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria.

La modifica in esame, alla quale dovrebbe applicarsi soltanto il comma 1, dell’articolo 4, D.Lgs. 220/2023, e non anche il successivo comma 2, è entrata in vigore lo scorso 4.1.2024, per cui l’istituto del reclamo e della mediazione non trova applicazione ai ricorsi notificati successivamente a tale data.

Tale conclusione pone, tuttavia, alcune questioni di diritto intertemporale relative alla disciplina applicabile alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi notificati prima del 4.1.2024 alla sorte delle procedure di reclamo e mediazione tributaria già avviate alla data del 4.1.2024.

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