di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato, tra gli altri istituti, il procedimento di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992.
Al riguardo si rammenta che per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, ovvero si considera l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Sono poi previste specifiche eccezioni per le controversie di valore indeterminabile e per i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
Il ricorso è improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo e mediazione. Trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
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