di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una “nuova” definizione agevolata delle controversie tributarie, pendenti alla data del 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, proposte nei confronti dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e degli Enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 marzo 2023.
Con specifico riferimento ai benefici derivanti dalla definizione agevolata, occorre rilevare che le disposizioni citate prevedono, oltre all’annullamento di sanzioni e interessi, il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire alla data del 1° gennaio 2023.
Tra i vari dubbi interpretativi sui quali ci si era soffermati a seguito di una prima lettura delle norme richiamate, vi è quello se nel caso di ricorso/reclamo notificato e depositato entro la data del 1° gennaio 2023, in difetto del decorso del termine di 90 giorni previsto per il procedimento di mediazione, sia comunque possibile beneficiare della riduzione al 90 per cento del valore della controversia dovuto.
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