Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agrituristica sono ammesse al regime di detrazione IVA. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 marzo 2016, n. 4606, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che gli immobili abitativi, utilizzati dal contribuente nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale le spesi di acquisto, manutenzione e ristrutturazione relative ai medesimi immobili non risentono della indetraibilità di cui all’art. 19, comma 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972, in quanto essa trova giustificazione solo quando il consumatore finale beneficia direttamente di tali lavori perché utilizzatore in proprio del bene immobile, ovvero allorché l’immobile ristrutturato sia destinato ad utilizzo promiscuo del soggetto passivo.
Dunque, secondo la Suprema Corte, il complesso normativo richiamato evidenzia come l’intento del Legislatore sia quello di considerare in modo unitario l’attività agrituristica, in quanto connessa allo svolgimento dell’attività agricola in senso stretto. Infatti, essa include tipicamente l’attività di organizzazione ed esecuzione del servizio di ospitalità e di alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo e adibiti a uso abitativo.
Ne deriva, in definitiva, che anche le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazioni di tali immobili, la cui funzione tipica – riconosciuta dalla legge – è strumentale all’esercizio dell’attività agrituristica – devono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.
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