di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di soggettività fiscale del cittadino italiano residente all’estero, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 Tuir e dell’articolo 43 cod.civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell’Aire.

È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8286, depositata ieri 15 marzo, la quale consolida, quindi, l’orientamento in materia (cfr., Cass. Sent. n. 21694/2020Cass. Sent. n. 678/2015).

La vicenda in esame trae origine dalla notifica ad un cittadino italiano, iscritto all’Aire e residente all’estero, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli richiedeva maggiori imposte, ritenendolo fiscalmente residente in Italia sulla base degli elementi in esso indicati.

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