di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di fallimento, non ha diritto alla liquidazione del compenso dell’attività svolta, il curatore rinunciatario all’incarico che, nell’espletamento di tale mandato, abbia posto in essere una condotta illecita, consistente nella distrazione di somme dalla cassa della procedura, in quanto fattispecie di grave inadempimento che giustifica lo scioglimento dall’obbligazione di pagamento del compenso, eccepibile da parte del fallimento per il venir meno del rapporto fiduciario, anche nell’ipotesi in cui questi abbia restituito le somme distratte.
Sono queste le conclusioni desumibili dall’ordinanza n. 8530, depositata ieri 17 marzo dalla Corte di Cassazione, in relazione ad una vicenda che ha visto agire in giudizio l’ex curatore di una procedura fallimentare, con l’intento di ottenere dalla stessa il compenso per l’attività svolta.
Più precisamente, il Tribunale di Monza rigettava con decreto l’istanza di liquidazione del compenso dell’attività svolta che era stata presentata da un curatore fallimentare rinunciatario all’incarico.
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