Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel processo tributario è sempre previsto che, in sede di costituzione in giudizio, il contribuente debba depositare l’atto impugnato (a seconda dei casi, può trattarsi di un atto impositivo o della riscossione, oppure di una sentenza).

Appare evidente come dalla previsione a pena di inammissibilità o meno di tale adempimento discendano conseguenze di gran lunga differenti per il contribuente.

Di tale vexata quaestio, in relazione al giudizio di revocazione, si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, che ha offerto importanti chiarimenti circa l’inapplicabilità dell’articolo 399 c.p.c. al processo tributario.

Sul punto, si rammenta innanzitutto che l’articolo 64 D.Lgs. 546/1992 richiama espressamente l’articolo 395 c.p.c. per quanto concerne i motivi di revocazione, mentre l’articolo 65 del medesimo decreto legislativo riproduce, adattandolo al rito tributario, l’articolo 398 c.p.c.

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