Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di rimborsi fiscali, l’articolo 28-ter D.P.R. 602/1973 contempla un meccanismo diretto ad evitare che il contribuente possa beneficiare di un rimborso d’imposta nel caso in cui risulti debitore di somme iscritte a ruolo.

Più precisamente, è previsto che l’Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso fiscale, verifichi se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmetta in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l’Agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la suddetta proposta.

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