Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra le varie misure adottate dal Decreto legge Rilancio per favorire la ripresa economica post Covid-19 vi è anche un bonus vacanza. Questo potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare, in parte sotto forma di detrazione d’imposta e in parte sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Ai fornitori di servizi vacanza, invece, detto sconto verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione a terzi.
Destinatari del bonus
Per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 176 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) riconosce, ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi vacanza.
A tal fine, è possibile fare riferimento non solo all’ISEE ordinario, ma anche a quello corrente, cioè riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore ai sensi dell’articolo 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.
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