Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
È soggetto a sanzione il notaio che, consapevole delle finalità elusive del suo cliente, stipula atti (ad esempio, di costituzione di un fondo patrimoniale, di una rendita vitalizia e di istituzione di un trust) idonei a integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall’art. 11 del D.Lgs 74/2000. Ciò in considerazione del fatto che la funzione specifica del notaio non riguarda soltanto la tutela degli affari privati delle parti contraenti, ma anche gli interessi della collettività dei cittadini e, quindi, dell’Erario.
E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 29 gennaio 2016, n. 1716, che, rilevando come anche strumenti negoziali leciti e che non presentano caratteri di invalidità possono realizzare l’intento fraudolento del soggetto agente, ha affermato che “l’obbligo di rogare l’atto deve essere coordinato con la facoltà di rifiutarsi quando l’atto da rogare si ponga come evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche”. Conseguentemente, gli atti ricevuti da notaio e stipulati dal cliente per la finalità criminosa di rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva di imposte non pagate sono da ritenere nulli.
© Riproduzione riservata