Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È legittima la dichiarazione di inefficacia degli atti di costituzione del fondo patrimoniale e di istituzione del trust per esigenze familiari, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con atti aventi natura gratuita successivamente all’insorgenza di un debito per consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017.
La vicenda trae origine dalla impugnazione di una sentenza con cui la Corte d’appello territorialmente competente aveva rigettato il gravame proposto dal debitore nei confronti dei creditori avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva accolto l’azione revocatoria ex articolo 2901 cod.civ. avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un trust per esigenze familiari, costituiti sugli stessi beni immobili.
Nel ricorso per cassazione, preliminarmente il debitore eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei beneficiari del fondo patrimoniale e del trust, individuati nelle figlie del debitore, secondo cui queste ultime avrebbero avuto titolo a contraddire in giudizio.
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