Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Costituzione di società a responsabilità limitata senza l’intervento del notaio
Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una start up innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l’intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all’indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l’indicazione “start up costituita a norma dell’articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015”. (Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3691/C, 01/07/2016)
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