di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La circolare AdE 34/E/2022, intervenuta al fine di fornire indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trusts, ha affrontato anche le fattispecie del c.d. “Trust sul Dopo di noi” e dei cc.dd. fondi speciali.
Innanzitutto è opportuno rammentare che il trust è stato annoverato, per la prima volta, tra gli strumenti che possono essere impiegati nella tutela dei soggetti più deboli, con l’emanazione della c.d. Legge “Dopo di noi” (L. 112/2016), recante la disciplina per l’assistenza in favore delle persone con disabilità grave.
Tale istituto rappresenta una validissima alternativa all’amministrazione di sostegno prevista con L. 6/2004, in quanto, da un lato, consente di sostituire l’autonomia privata all’intervento del giudice senza violare alcuna prescrizione inderogabile dell’ordinamento, così riducendo in maniera netta i tempi di risposta alle diverse istanze che dovessero di volta in volta presentarsi, e, dall’altro, si pone come uno strumento duttile che si adatta meglio al caso concreto.
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