Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In un precedente contributo del 16 giugno 2016, si evidenziavano le importanti agevolazioni fiscali previste dalla c.d. Legge sul dopo di noi in favore delle persone con disabilità grave. Tra le altre, vi sono:
l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni;
– l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle ipocatastali ai trasferimenti di beni e diritti;
l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti;
– la possibilità da parte dei Comuni di stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU, in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi;
– condizioni più vantaggiose per le erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti del trust.

Nel presente contributo, si rileva tuttavia che, per poter rientrare nella fattispecie tipizzata, devono essere rispettate alcune condizioni molto stringenti, ai sensi dell’art. 6, terzo comma, della legge citata:
– l’istituzione del trust deve essere fatta per atto pubblico;
– l’atto istitutivo deve identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle persone con disabilità;
– deve individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, così come indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
– gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone con disabilità grave;
– i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
– l’atto istitutivo deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee;
– l’atto istitutivo deve prevedere il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave;
– l’atto istitutivo deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo.

Appare dunque evidente come la norma condizioni il riconoscimento delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali al fatto che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.

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