Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 25 luglio 2016, n. 61, ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, previsto per l’erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, affinché queste ultime possano erogare mutui garantiti da ipoteca in favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili, per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all’erogazione finale operata dalle banche in favore dei mutuatari.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale vi sarebbe uno stretto legame tra le due tipologie di finanziamento, così come si evince dalla Convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti ed ABI, in data 20 novembre 2013, per definire le linee guida per l’applicazione della disposizione normativa recata dall’art. 5, comma 7-bis, del D.L. n. 269/2003, in virtù del quale il mutuo stipulato dalla banca con il beneficiario finale si pone quale atto esecutivo rispetto al finanziamento stipulato tra la Cassa e la banca.
A tal proposito, occorre ricordare innanzitutto che la particolare procedura di erogazione di finanziamenti, con provvista fornita da Cassa Depositi e Prestiti, volta a favore l’accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale o per interventi di ristrutturazione da parte di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili è introdotta dall’art. 5, comma 7-bis, del D.L. n. 269/2003.
La norma appena citata, richiamando il comma 24 della medesima disposizione, prevede espressamente un regime fiscale agevolato, in virtù del quale “tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità … sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto”, che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, trova applicazione anche con riferimento al contratto di mutuo stipulato tra la banca ed il beneficiario finale.
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