Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con circolare 1/2018, la Guardia di Finanza, a distanza di ben dieci anni dal suo ultimo contributo, si è dotata di nuove direttive per contrastare il fenomeno dell’evasione e delle frodi fiscali, tenendo conto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale intervenuta in materia.
Di notevole rilevanza è la questione relativa all’utilizzo e alla valenza della documentazione bancaria e finanziaria, dal momento che essa è l’unico materiale, fatta eccezione per la documentazione extracontabile relativa alla contabilità nera rinvenuta durante gli accessi fiscali, che attesta l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie e la reale entità delle operazioni.
Gli articoli 32, comma 1, n. 2) D.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2) D.P.R. 633/1972 attribuiscono alla documentazione bancaria e finanziaria efficacia probatoria di tipo presuntivo, con la conseguenza che si determina un’inversione dell’onere della prova dall’Amministrazione finanziaria al contribuente, il quale deve provare di aver tenuto conto di tali dati nell’elaborazione della dichiarazione.
La disciplina delle indagini finanziarie, contenuta nelle norme supra indicate, trova applicazione, segnatamente, con riferimento sia alle imposte sui redditi che all’Iva.
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