Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La conoscenza della iscrizione a ruolo mediante l’estratto di ruolo non comporta l’onere bensì solo la facoltà dell’impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto “tipico”, la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 19 gennaio 2018, n. 1302.
La vicenda ha origine dalla impugnazione di una pluralità di iscrizioni a ruolo, di cui il contribuente asseriva di esserne venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio degli estratti di ruolo, essendo mancata la notificazione delle cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la relativa sentenza veniva confermata all’esito del giudizio di appello dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Avverso quest’ultima pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, cui aderiva, con controricorso contenente ricorso incidentale, l’Agente della Riscossione.
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