di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 31/2021“
Con la risposta a interpello n. 5/2021, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la vexata quaestio concernente le regole da applicare per la determinazione del valore degli immobili oggetto di successione o donazione, in mancanza di bilancio o inventario, da parte delle società semplici. È stato chiarito che il valore degli immobili detenuti da una società semplice può essere dichiarato ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni mediante il ricorso alla c.d. “valutazione automatica” prevista dall’articolo 34, comma 5, D.Lgs. 346/1990, qualora la quota della società non possa essere valutata in base al suo ultimo inventario.
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’articolo 34, D.Lgs. 346/1990 stabilisce che l’ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale.
In particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi 6 mesi, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19, 8, comma 4, e 10, D.Lgs. 346/1990; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta.
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