di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai fini dell’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, non è necessario che alla presentazione della dichiarazione recante l’indicazione di un falso credito Iva (mediante rimborso o compensazione), faccia immediatamente seguito lo sfruttamento economico dello stesso.
Sono queste le conclusioni desumibili dalla sentenza n. 3761 depositata ieri 3 febbraio, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della competente Corte di appello.
La vicenda in esame trae origine dalla condanna inflitta a carico di due soggetti (uno amministratore di diritto e l’altro socio e amministratore di fatto di una S.r.l.), all’esito del giudizio abbreviato, da parte del G.U.P. del competente Tribunale, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, avendo indicato nella dichiarazione annuale Iva 2012 un falso credito Iva, relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti.
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