di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di processo tributario, l’amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, sebbene prima del deposito del ricorso stesso.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012).
La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’Irap, che veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva giudizio di ottemperanza di tale sentenza, al fine di ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate. Nelle more di tale giudizio, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.
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