di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con la risposta a interpello n. 693/2021, l’Agenzia delle entrate ha rimescolato le carte in materia di obblighi di monitoraggio fiscale in caso di trust estero discrezionale, escludendo altresì i benefici dell’amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria di detto trust.

La risposta all’interpello n. 693 dell’8 ottobre 2021, riprendendo quanto già espresso nella bozza in consultazione della cosiddetta “circolare sul trust” dell’11 agosto, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale e amministrazione fiduciaria della posizione beneficiaria, in ipotesi di trust estero discrezionale.

Come noto, il D.l. 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina sul “monitoraggio fiscale”, individua gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, prevedendone altresì i casi di esonero.

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