Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il deposito doganale può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU), come quel regime doganale economico e sospensivo mediante il quale le merci non unionali possono essere immagazzinate in luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate:
– al pagamento dei diritti doganali;
– all’applicazione di misure di politica commerciale, quali i dazi antidumping e compensativi, i divieti di importazione e le restrizioni.
In altri termini, secondo la normativa comunitaria il deposito doganale è quel luogo autorizzato per tale regime speciale dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere immagazzinate merci non unionali, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento dei diritti doganali al momento della loro destinazione finale.
Dunque, appare evidente come la principale funzione economica del deposito doganale sia, per l’appunto, quella di consentire agli operatori economici l’immagazzinamento di merci non unionali, di cui non è nota la destinazione finale, senza che esse siano oggetto di dazi all’importazione o di misure di politica commerciale, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante strumento di pianificazione fiscale.
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