Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili costituisce un elemento sopravvenuto che legittima l’integrazione o la modificazione in aumento dell’avviso di accertamento mediante notificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo dell’articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 al solo divieto di fondare l’accertamento integrativo sulla mera rivalutazione o sul maggior apprendimento di dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7592 del 23 marzo 2017.
La vicenda trae origine dalla notificazione ad un contribuente persona fisica di un avviso di accertamento integrativo di quelli già ricevuti ex articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973, derivante dall’accertamento eseguito nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale dallo stesso partecipata e fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Il contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso dinanzi alla competente Commissione tributaria, la quale lo accoglieva parzialmente. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che lo rigettava.
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