Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa è disciplinato dall’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, il quale prescrive, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di condizioni tassative, al fine di bilanciare la potenziale pregnante lesività dei diritti del contribuente.

In particolare, la norma succitata prevede che l’Amministrazione finanziaria possa determinare il reddito d’impresa in via induttiva:
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,
– con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili,
– utilizzando presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

A tal fine, però, l’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, a differenza di quanto prescritto dal comma 1 della medesima disposizione per l’accertamento analitico o analitico-induttivo, richiede che sussista almeno una delle seguenti condizioni tassative

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