Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità degli interessi passivi relativi ai debiti contratti dall’SPV nelle operazioni di merger levereged buy-out, c.d. MLBO, ossia nelle operazioni mediante le quali l’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione in una società c.d. target avviene tramite un’apposita società veicolo, c.d. Special Purpose Vehicle – SPV, che viene finanziata in parte mediante capitale proprio ed in parte mediante prestiti onerosi. La deduzione degli interessi passivi si trasferisce dal reddito imponibile della SPV a quello della società risultante dalla fusione (MergerCo).
Nelle operazioni di levereged buy-out, c.d. LBO, non avviene invece la fusione tra SPV e target; in tal caso, gli oneri finanziari connessi all’indebitamento sono compensati tra SPV e target mediante l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale (ex artt. 117 e 129 TUIR). La SPV effettua il pagamento degli interessi e rimborsa le quote del prestito grazie alla distribuzione di dividendi da parte della target.
In passato, la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dall’SPV (in caso di LBO) o dalla MergerCo (in caso di MLBO) è stata oggetto di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, sulla base del principio di inerenza (ex art. 109, comma 5, TUIR): infatti, l’Amministrazione finanziaria riteneva che gli interessi passivi e gli altri oneri accessori al finanziamento della SPV non fossero deducibili dal reddito imponibile dell’SPV, in quanto sostenuti a vantaggio esclusivo del socio della stessa.
Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle entrate afferma invece che gli interessi passivi relativi a prestiti contratti dalla SPV per l’acquisto di partecipazioni sono, in linea di principio, funzionali all’acquisizione della target, sia nell’ipotesi di fusione (MLBO), sia nell’ipotesi in cui gli interessi vengano compensati mediante l’opzione per il consolidato fiscale (LBO).
Conseguentemente, gli interessi passivi derivanti da operazioni di LBO o di MLBO devono essere considerati inerenti e quindi deducibili (pur nei limiti di quanto previsto dall’art. 96 del TUIR e dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili).
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