di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la legge di riforma del processo tributario (L. 130/2022) ha introdotto una specifica disposizione concernente l’ammissibilità della prova testimoniale scritta nel processo tributario.
Infatti, il nuovo comma 4 dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, così come introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022, stabilisce che la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale scritta nei casi in cui egli la ritenga necessaria ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti.
Altrimenti detto, il giudice tributario è assolutamente libero di ammettere o meno l’assunzione della prova, valutando a sua discrezione che questa sia necessaria o meno ai fini della decisione.
Quanto poi alle forme dell’assunzione della prova testimoniale scritta, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e dall’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la procedura da seguire sia quella contenuta nell’articolo 257-bis c.p.c.
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