di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In materia di trust, si parla di “interposizione” quando il patrimonio segregato in trust sia rimasto de facto a disposizione del disponente o sia ascrivibile alla disponibilità di uno o più beneficiari.
La questione è stata affrontata, a più riprese nel corso degli anni, anche dall’Amministrazione finanziaria, che considera il fenomeno dell’interposizione un elemento invalidante dello strumento in esame.
Infatti, ai fini dell’imposizione fiscale, i trusts sono caratterizzati da una gestione e amministrazione del trust fund che deve realizzarsi “in autonomia” rispetto ai disponenti e/o ai beneficiari. Sicché, laddove emerga che il trustee sia privo di poteri sostanziali e/o decisionali sul patrimonio del trust oppure che il disponente e/o i beneficiari si ingeriscano in maniera significativa sulla gestione del trust fund, i trusts – a prescindere dalla loro validità civilistica – non avrebbero la capacità di essere un centro di imputazione per il diritto tributario.
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