NO AL RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 18 del 02.02.2018, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 in riferimento all'articolo 111, comma 2, Costituzione, laddove esso venisse applicato nel processo tributario.

L’articolo citato, al fine di scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, prevede, a titolo sanzionatorio, che, “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.

Secondo i Giudici rimettenti, tale disposizione è lesiva del principio della parità delle parti di cui all'articolo 111, comma 2, Cost., in quanto essa dovrebbe poter colpire indistintamente sia la parte privata che quella pubblica, mentre il processo tributario è caratterizzato dalla presenza di un’amministrazione dello Stato che è esonerata dal pagamento del contributo unificato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, e quindi non assoggettata all'obbligo del versamento dell’ulteriore importo a detto titolo.

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LA PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA A MEZZO PEC DI UN ATTO ESATTIVO

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 30 novembre 2017, n. 25911, ha ribadito un recente orientamento della giurisprudenza di merito circa i requisiti necessari a provare in giudizio l’avvenuta notifica a mezzo Pec di un atto di riscossione.

La questione affrontata dai giudici di prime cure riguarda segnatamente l’ipotesi in cui il contribuente impugni “al buio” una cartella di pagamento, ovvero contestandone l’omessa rituale notificazione, stante l’intervenuta conoscenza della stessa solamente a seguito di richiesta degli estratti di ruolo relativi alla propria situazione debitoria.

Al fine di comprendere quale sia la documentazione ex lege atta a comprovare l’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione, occorre fare riferimento alla normativa in materia, esplicata nel:

- D.P.R. 445/2000 (c.d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- D.P.R. 68/2005 (c.d. Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata);
- D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale);
- D.M. 2 novembre 2005 (recante le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).

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OMESSO DEPOSITO DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DEL RICORSO: GLI EFFETTI

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3386, conformemente al recentissimo orientamento inaugurato proprio dalle Sezioni Unite.

La questione affrontata dalla Suprema Corte è stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate a seguito del rigetto del ricorso in appello dalla stessa proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che ne aveva dichiarato l’inammissibilità per omesso deposito da parte dell’appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello medesimo, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 22 D.Lgs. 546/1992.

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DICHIARAZIONE IRRETRATTABILE IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Ai fini della fruizione di un credito d’imposta, esso deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è accordato, avendo tale indicazione valore di atto negoziale e natura di dichiarazione di volontà e non di scienza, con la conseguenza che, in caso di omesso adempimento, la dichiarazione è irretrattabile e non può applicarsi il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali.

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