ACCERTAMENTO CON ADESIONE: IL CONTRIBUENTE GIOCA A CARTE SCOPERTE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, dando attuazione ai principi di cui agli articoli 4 e 17, comma 1, lett. b), L. 111/2023 (c.d. Legge delega per la riforma fiscale), ha introdotto, nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), l’articolo 6-bis rubricato “Principio del contraddittorio”.
Tale principio garantisce al destinatario di un atto impositivo il diritto di esporre le proprie difese, una volta completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’Amministrazione finanziaria, in adempimento dell’articolo 97 Cost., di aggiornare l’istruttoria tenendo conto delle eventuali allegazioni dell’interessato, che è il soggetto più vicino all’oggetto da accertare.
La disposizione citata, contemplando un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ha reso necessario un intervento di coordinamento tra la stessa e il D.Lgs. 218/1997, concernente il procedimento di accertamento con adesione.
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