L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativanon escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.

La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.

Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.

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PRESENTABILI ANCHE IN APPELLO LE MERE DIFESE PER DINIEGHI DI RIMBORSO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di liti di rimborso, le argomentazioni mediante le quali l’Amministrazione finanziaria nega la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato dal contribuente, il quale è per l’occasione attore in senso sostanziale, hanno natura di mere difese, e come tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere proposte dall’Amministrazione finanziaria, anche per la prima volta, nel giudizio di appello.

È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14046 del 23.05.2019.

La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte di un istituto bancario, di un credito di rimborso vantato da una società verso l’Erario, cui seguiva un’istanza di sollecito alla ripetizione, la quale tuttavia rimaneva inesitata, formandosi silenzio-rifiuto.

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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.

È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.

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IL GIUDICATO FAVOREVOLE ALLA SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE SI RIFLETTE SUI SOCI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il giudicato favorevole alla società a ristretta base sociale, che esclude il conseguimento di maggiori ricavi non contabilizzati ai fini del pagamento di una determinata imposta, esplica efficacia riflessa, nonostante la diversità delle imposte, nel giudizio relativo ai soci come prova per contestare il proprio reddito di partecipazione.

È questo l’interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13989 del 23.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di più avvisi di accertamento, con cui l’Amministrazione finanziaria, contestando la ristretta base sociale ad una S.r.l. e presumendo la distribuzione di utili extrabilancio in capo ai soci, imputava a questi ultimi il maggior reddito da partecipazione.

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