RIPARTE IL TURISMO, SI SCRIVE BONUS VACANZA E SI LEGGE CREDITO D'IMPOSTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le varie misure adottate dal Decreto legge Rilancio per favorire la ripresa economica post Covid-19 vi è anche un bonus vacanza. Questo potrà essere fruito da un solo componente per nucleo familiare, in parte sotto forma di detrazione d’imposta e in parte sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Ai fornitori di servizi vacanza, invece, detto sconto verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, con facoltà di successiva cessione a terzi.

Destinatari del bonus

Per il periodo d’imposta 2020, l’articolo 176 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) riconosce, ai nuclei familiari con un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi vacanza.

A tal fine, è possibile fare riferimento non solo all’ISEE ordinario, ma anche a quello corrente, cioè riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore ai sensi dell’articolo 9 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

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D.L. RILANCIO: DALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UNA CHANCE PER IL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 157 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede per tutti gli atti accertativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 (quindi, relativi al periodo di imposta 2015 o 2014) una proroga dei termini di decadenza al 31 dicembre 2021.

Più precisamente, viene operata una scissione tra emissione e notifica dell’atto, nel senso che questo dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma notificato entro il 31 dicembre 2021, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione degli atti in un più ampio lasso di tempo.

Al di là di qualsivoglia considerazione circa la soluzione giuridica adottata, la vera domanda è: come potrà il contribuente verificare che l’atto sia stato effettivamente emesso entro il 31 dicembre 2020?

Probabilmente, anche al fine di dare concreta attuazione al principio di correttezza e buona fede di cui all’articolo 10 L. 212/2000 (intesi, ovviamente, in senso lato), in un’ottica di tutela del contribuente, la soluzione ideale sembrerebbe essere quella di dare seguito alla riforma, prima avviata e poi stoppata (quantomeno limitatamente all’obbligo di adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti), concernente la c.d. digitalizzazione degli atti amministrativi.

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D.L. RILANCIO: DALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UNA CHANCE PER IL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 157 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede per tutti gli atti accertativi in scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 (quindi, relativi al periodo di imposta 2015 o 2014) una proroga dei termini di decadenza al 31 dicembre 2021.

Più precisamente, viene operata una scissione tra emissione e notifica dell’atto, nel senso che questo dovrebbe essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma notificato entro il 31 dicembre 2021, al fine di consentire, come si legge nella relazione illustrativa, la distribuzione degli atti in un più ampio lasso di tempo.

Al di là di qualsivoglia considerazione circa la soluzione giuridica adottata, la vera domanda è: come potrà il contribuente verificare che l’atto sia stato effettivamente emesso entro il 31 dicembre 2020?

Probabilmente, anche al fine di dare concreta attuazione al principio di correttezza e buona fede di cui all’articolo 10 L. 212/2000 (intesi, ovviamente, in senso lato), in un’ottica di tutela del contribuente, la soluzione ideale sembrerebbe essere quella di dare seguito alla riforma, prima avviata e poi stoppata (quantomeno limitatamente all’obbligo di adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti), concernente la c.d. digitalizzazione degli atti amministrativi.

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INCERTA LA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’articolo 154 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) apporta alcune novità alla disciplina già prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

Innanzitutto, il comma 1, lett. a) della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
  • avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
  • ingiunzioni degli enti territoriali;
  • nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

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INCERTA LA PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’articolo 154 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) apporta alcune novità alla disciplina già prevista dall’articolo 68 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

Innanzitutto, il comma 1, lett. a) della disposizione citata modifica il termine finale del suddetto periodo di sospensione (originariamente fissato al 31 maggio 2020), prevedendo che sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020 e derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
  • avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
  • ingiunzioni degli enti territoriali;
  • nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.

versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (quindi, entro il 30 settembre 2020) ed eventuali importi già versati non possono essere oggetto di rimborso.

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PROROGA ANNUALE DEI TERMINI DI DECADENZA PER AVVISI E ACCERTAMENTI

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Dopo il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 157, interviene, nuovamente, sulla questione dei termini di decadenza degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la scissione tra la data di emissione e la data di notifica degli stessi.

Innanzitutto, appare evidente come la rubrica della norma (“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata finalità della disposizione: ovvero, consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.

Ciò detto, l’articolo 157, comma 1 dispone che, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 ...

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