IMPRESE: STEWARD OWNERSHIP, UN ASSETTO PROPRIETARIO ALTERNATIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Sempre più spesso, le imprese familiari chiamate ad affrontare il generation gap adottano strutture alternative di proprietà e governance. Tra queste vi è la steward ownership, che consente di custodire e tramandare la mission dell’impresa attraverso le generazioni.
La steward ownership è una sofisticata struttura societaria che assicura il controllo in capo a persone intrinsecamente motivate e responsabili di guidare le imprese verso il proprio scopo aziendale. In conseguenza di ciò, risultano ampiamente tutelati gli interessi sia degli shareholder che di tutti gli stakeholder coinvolti. Quindi, la realizzazione del profitto non rappresenta soltanto il fine dell’azienda, ma prima di tutto il mezzo per realizzare la mission dell’impresa.
Il modello “fondazione-holding” contempla una fondazione-holding (FH) che detiene il 100% delle partecipazioni nella società di capitali Alfa. Il conferimento alla FH dell’intero pacchetto azionario, comprensivo dei diritti di voto e dei diritti economici connessi alle azioni, comporta la gestione amministrativa della società Alfa da parte della FH. Parimenti, a quest’ultima spetterà l’utilizzo delle rendite e degli utili di detta società, i quali potranno essere destinati per la realizzazione degli scopi statutari della FH.
Tale assetto, particolarmente adatto alle imprese familiari di grandi dimensioni, ha il pregio di delineare una struttura societaria in grado di vincolare l’attività d’impresa a una determinata mission, garantendo l’autodeterminazione dell’impresa stessa.
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IMPRESE: STEWARD OWNERSHIP, UN ASSETTO PROPRIETARIO ALTERNATIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Sempre più spesso, le imprese familiari chiamate ad affrontare il generation gap adottano strutture alternative di proprietà e governance. Tra queste vi è la steward ownership, che consente di custodire e tramandare la mission dell’impresa attraverso le generazioni.
La steward ownership è una sofisticata struttura societaria che assicura il controllo in capo a persone intrinsecamente motivate e responsabili di guidare le imprese verso il proprio scopo aziendale. In conseguenza di ciò, risultano ampiamente tutelati gli interessi sia degli shareholder che di tutti gli stakeholder coinvolti. Quindi, la realizzazione del profitto non rappresenta soltanto il fine dell’azienda, ma prima di tutto il mezzo per realizzare la mission dell’impresa.
Il modello “fondazione-holding” contempla una fondazione-holding (FH) che detiene il 100% delle partecipazioni nella società di capitali Alfa. Il conferimento alla FH dell’intero pacchetto azionario, comprensivo dei diritti di voto e dei diritti economici connessi alle azioni, comporta la gestione amministrativa della società Alfa da parte della FH. Parimenti, a quest’ultima spetterà l’utilizzo delle rendite e degli utili di detta società, i quali potranno essere destinati per la realizzazione degli scopi statutari della FH.
Tale assetto, particolarmente adatto alle imprese familiari di grandi dimensioni, ha il pregio di delineare una struttura societaria in grado di vincolare l’attività d’impresa a una determinata mission, garantendo l’autodeterminazione dell’impresa stessa.
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ESENTE DA IVA LA CONSULENZA FINANZIARIA CONNESSA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In via generale, l’articolo 10, comma 1, n. 4) e 9), D.P.R. 633/1972, recependo, in ambito domestico, quanto previsto dall’articolo 135, par. 1, lett. f), della Direttiva comunitaria n. 112/2006, prevede un regime di esenzione dall’Iva per l’attività di consulenza finanziaria.
In mancanza di una definizione univoca del servizio di “consulenza in materia di investimento”, diventa difficile individuare le ipotesi in cui trova applicazione il suddetto regime.
A tal fine, è possibile sostenere che l’attività di consulenza finanziaria consista nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente (potenziale investitore), dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, in relazione ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario (cfr., articolo 1, comma 5, lett. f, D.Lgs. 58/1998).
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, l’attività di negoziazione fa riferimento a quelle operazioni in grado di «creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti relativi a titoli (in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2001, C235/00, punto 23)», ivi compreso il «servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione» (cfr., CGUE, sent. 13.12.2001, causa C-235/00).
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO MENZIONA L'AVV. ANGELO GINEX
Il quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno menziona l'Avv. Angelo Ginex in relazione al contenzioso Baldassarre Motors S.r.l.
La società Baldassarre Motors s.r.l., guidata dal Cav. Stefano Baldassarre, è stata per circa 50 anni concessionaria di BMW e MINI per le provincie di Bari, Foggia e Barletta.
A partire dal 1° ottobre 2018, dopo mezzo secolo di proficua e fattiva collaborazione, il rapporto con BMW Italia si è interrotto. La società è entrata in uno stato di crisi d’impresa ed ha subito anche una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Tra gli altri rilievi mossi, la Guardia di Finanza contestava l’indebita compensazione di crediti IVA inesistenti, cui faceva seguito il sequestro preventivo del conto corrente aziendale della società.
Così come riportato, l’Avv. Angelo Ginex, che assiste la Baldassarre Motors anche nei giudizi di impugnazione degli avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria, ha ottenuto un primo, importante successo in sede penale, e cioè la revoca di detto decreto di sequestro del conto corrente aziendale, così consentendo alla società di poter continuare a sperare nella procedura concordataria.
L'INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA NON CONFIGURA L'ABUSO DEL DIRITTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A seguito della modifica operata dal D.Lgs. 128/2015, entrato in vigore in data 2.09.2015, la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale risulta regolamentata dal nuovo articolo 10-bis L. 212/2000.
Più precisamente, mediante l’inserimento di tale disposizione nello Statuto dei diritti dei contribuenti e l’abrogazione dell’articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, i due concetti di abuso del diritto e di elusione fiscale sono stati unificati, così superando quella specie di doppio binario che si era venuto a creare, sia per l’esistenza di una specifica norma in tema di elusione che per la giurisprudenziale affermazione di una "clausola antielusiva non scritta" (cfr., SS.UU. sent. nn. 30055, 30056, 30057 del 2008).
In via generale, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione (cfr., Cass. sent. 13.07.2018, n. 18632).
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INDEBITA COMPENSAZIONE: NATURA DEL DEBITO ESTINTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Al fine di rafforzare la fase della riscossione, sanzionando l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, il D.L. 223/2006 ha introdotto l’articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000, poi modificato dal D.Lgs. 158/2015, con l’intento di punire il reato di indebita compensazione.
Così come per gli altri reati tributari, «il bene giuridico tutelato dall’articolo 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuato nell’interesse dello Stato alla tempestiva e puntuale riscossione dei tributi sicché l’indebita compensazione, a differenza dell’omesso versamento delle ritenute e dell’Iva, non è di immediata percezione per l’Erario ed emerge solo se ci si accorge dell’insussistenza o della non spettanza del credito» (cfr., Cass. sent. n. 30522/2016).
Tale reato può essere commesso in via principale dagli amministratori, che, in qualità di responsabili del rispetto degli oneri tributari, provvedono al pagamento del modello F24, effettuando compensazioni relative a crediti non spettanti o inesistenti. Tuttavia, ciò non esclude che la responsabilità penale possa estendersi all’extraneus attraverso l’applicazione dei principi in materia di concorso di persone (cfr., Cass. sent. n. 662/2011).
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È AMMISSIBILE L'APPELLO NON PROPOSTO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il processo tributario può svolgersi in maniera litisconsortile, ovvero con la presenza di più parti.
Come noto, infatti, l’articolo 14 D.Lgs. 546/1992 prevede un’apposita disciplina in materia, distinguendo tra cause inscindibili o tra loro dipendenti e cause scindibili.
L’inscindibilità della posizione giuridica soggettiva comporta la sussistenza del litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la lite deve necessariamente svolgersi con la presenza di tutti i litisconsorti. È il caso, a titolo esemplificativo, dell’impugnazione di atti impositivi notificati a società di persone in relazione a debiti tributari imputati per trasparenza.
Viceversa, la scindibilità va riferita alle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e cioè a quella pluralità di rapporti che, seppur connessi tra loro, restano distinguibili e separabili. Si pensi, ad esempio, alle cause connesse per riunione e alle obbligazioni solidali non interdipendenti o aventi la stessa fonte generatrice.
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DECRETO AGOSTO: DIFFERITO IL TERMINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 99 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha apportato modifiche alla disciplina della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione e a quella delle sospensioni dei pignoramenti su stipendi e pensioni.
Più precisamente, la disposizione citata, intervenendo sull’articolo 68, commi 1 e 2-ter, D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) ha disposto, sia per le entrate tributarie che per quelle non tributarie, il differimento al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, si tratta dei versamenti in scadenza dal 21 febbraio 2020).
Si rammenta che il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione era precedentemente fissato al 31 agosto 2020 e che la sospensione in parola concerne i seguenti atti:
- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento “esecutivi” ex articolo 29 D.L. 78/2010;
- avvisi di accertamento in materia doganale ex articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- nuovi avvisi di accertamento “esecutivi” per tributi locali ex articolo 1, comma 792, L. 160/2019.
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