RISCRITTE LE REGOLE SULLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il cd. Decreto Aiuti (D.L. 50/2022), così come modificato dalla legge di conversione (L. 91/2022) pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15.07.2022, è intervenuto in materia di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, apportando alcune rilevanti novità.

In particolare, l’articolo 15-bis L. 91/2022, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di liquidità”, ha la finalità di agevolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo a favore delle imprese, dei professionisti e degli altri contribuenti in difficoltà nel fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee.

A tal fine, è stato modificato l’articolo 19 D.P.R. 602/1973 prevedendo un ammontare più elevato rispetto al precedente, sino al quale è possibile ottenere la rateizzazione con modalità semplificata.

Più precisamente, è stata innalzata da sessantamila euro a centoventimila euro la soglia oltre la quale il contribuente, al fine di ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, dovrà documentare la situazione di difficoltà economica.

Ciò significa che sino all’importo di centoventimila euro e non più di sessantamila euro, sarà possibile ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con modalità semplificata.

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NON COSTITUISCE PIÙ REATO L'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE NEL MODELLO 770

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio, ha affermato l’illegittimità costituzionale sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

La vicenda in esame trae origine da un procedimento penale in cui il legale rappresentante di una S.r.l. risultava imputato del reato di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, in quanto non aveva versato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta per l’anno di imposta 2015, ritenute risultanti dalla dichiarazione annuale Modello 770 per un ammontare complessivo pari a circa 675.000,00 euro.

Con ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, il Tribunale di Monza sollevava le questioni di legittimità sopra specificate, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della copiosa giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata ...

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ILLEGITTIMA LA NOTIFICA AL “VECCHIO” DOMICILIO FISCALE NELLE MANI DEL PORTIERE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21953 depositata ieri 12 luglio 2022, si è occupata della questione concernente la validità della notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso il precedente domicilio fiscale di una società, a seguito di trasferimento della sede correttamente comunicato all’agenzia delle entrate, quando il portiere dello stabile abbia ritirato il piego, spendendo autorizzazione a farlo.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una società a responsabilità limitata di una cartella di pagamento, che veniva impugnata per omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. Risultata soccombente all’esito del giudizio di primo grado, la citata S.r.l. proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame in ragione dell’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.

In particolare, il giudice di appello rilevava che, a fronte del trasferimento di sede della società prima della notificazione dell’avviso di accertamento, notificazione effettuata per posta al vecchio indirizzo, dove il portiere dello stabile ritirava comunque il piego, dichiarandosi autorizzato a farloera l’amministrazione tenuta a dimostrare che la ridetta società esercitava l’attività d’impresa ancora in quel luogo, con conseguente inoperatività in tutto o in parte del trasferimento di sede.

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LIMITE DEL QUINTO DI STIPENDIO O PENSIONE ANCHE PER SEQUESTRO E CONFISCA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 26252 depositata ieri 7 luglio, hanno risolto un contrasto interpretativo concernente l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c. in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni.

La vicenda in esame trae origine dalla presentazione di un’istanza di restituzione della somma di denaro pari ad euro 35.983,64, che era stata oggetto di sequestro preventivo per il reato di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 D.lgs. 74/2000, in danno di due co-amministratori di una S.r.l., i quali, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, avevano utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, gli istanti lamentavano che, in sede di esecuzione del sequestro, erano state vincolate le giacenze sui conti correnti loro intestati, sui quali venivano accreditati gli emolumenti per l’attività di amministratori della S.r.l., le retribuzioni per l’attività di agenti di un’agenzia di assicurazioni esercitata nella forma di S.r.l. in qualità di soci unitamente a terzi estranei e, infine, gli utili distribuiti da tali società.

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