LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE NEI VARI GRADI DI GIUDIZIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l’altro, della recentissima circolare 2/E/2023.

Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia.

La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023.

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti.

Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione.

Più precisamente l’articolo 1, comma 180, L. 197/2022 ha previsto che gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 218/1997, entro il termine per la proposizione del ricorso, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Al successivo comma 181 è altresì stabilito che la medesima definizione in acquiescenza trova applicazione anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 ...

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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: SOLUZIONI E STRUMENTI PER EVITARE I CONFLITTI TRA FRATELLI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È noto come una delle principali cause di instabilità o addirittura “fallimento” delle imprese familiari, nella fase di gestione ordinaria così come in quella del passaggio generazionale, sia rappresentata dal rapporto conflittuale che viene inevitabilmente ad instaurarsi tra i vari membri del gruppo famiglia, siano essi coetanei o, peggio ancora, di seconda generazione.

Le ragioni di tali conflittualità discendono precipuamente dal fatto che i diversi attori, oltre a perseguire un obiettivo economico che generalmente dovrebbe essere il medesimo, dispongono inevitabilmente di un capitale socio-emotivo (a volte anche totalmente) differente, con la conseguenza che si generano dispute e conflitti in grado di minare non solo la continuità, ma la stessa sopravvivenza del business aziendale.

In tale contesto, quindi, risulta particolarmente importante riuscire ad anticipare o, quantomeno, a governare la turbolenta fase di gestione ordinaria o di passaggio generazionale che si viene ad innescare.

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PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: SOLUZIONI E STRUMENTI PER EVITARE I CONFLITTI TRA FRATELLI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È noto come una delle principali cause di instabilità o addirittura “fallimento” delle imprese familiari, nella fase di gestione ordinaria così come in quella del passaggio generazionale, sia rappresentata dal rapporto conflittuale che viene inevitabilmente ad instaurarsi tra i vari membri del gruppo famiglia, siano essi coetanei o, peggio ancora, di seconda generazione.

Le ragioni di tali conflittualità discendono precipuamente dal fatto che i diversi attori, oltre a perseguire un obiettivo economico che generalmente dovrebbe essere il medesimo, dispongono inevitabilmente di un capitale socio-emotivo (a volte anche totalmente) differente, con la conseguenza che si generano dispute e conflitti in grado di minare non solo la continuità, ma la stessa sopravvivenza del business aziendale.

In tale contesto, quindi, risulta particolarmente importante riuscire ad anticipare o, quantomeno, a governare la turbolenta fase di gestione ordinaria o di passaggio generazionale che si viene ad innescare.

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PARTICIPATION EXEMPTION: NELLA VERIFICA DELLA “COMMERCIALITÀ”, IL DEPOTENZIAMENTO APRE LA STRADA ALLA “LIQUIDAZIONE DI FATTO”

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’applicazione del regime della c.d. participation exemption di cui all’articolo 87, Tuir, nella ipotesi in cui la cessione delle partecipazioni concerna una società in liquidazione, pone alcuni dubbi interpretativi in merito alla individuazione del triennio da prendere in considerazione ai fini della verifica del requisito della “commercialità. Sul punto, è intervenuta la risposta a interpello n. 722/E/2021, nella quale l’Agenzia delle entrate richiama i precedenti chiarimenti di prassi espressi nelle circolari n. 10/E/2005 e n. 7/E/2013.

Il regime della participation exemption

L’articolo 87, Tuir disciplina la participation exemption, regime di esenzione che contempla la non imponibilità per le plusvalenze realizzate in occasione della cessione di azioni o quote di partecipazione in società o enti di cui agli articoli 5 e 73, Tuir, con le eccezioni ivi previste.
In particolare, tale regime prevede che, nel rispetto dei requisiti specificamente indicati nel citato articolo 73, Tuir, le plusvalenze su dette partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito di impresa nella misura del 95% per i soggetti Ires, e nella misura del 50,28% (dal 2018 la misura scende al 41,86%) per i soggetti Irpef imprenditori.

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GLI ASPETTI FISCALI NEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il conferimento di partecipazioni sociali è un’operazione mediante la quale un soggetto (c.d. conferente) trasferisce (o meglio apporta) un bene in una società o ente (c.d. conferitario), ricevendo come corrispettivo una partecipazione al capitale sociale di tale società o ente.

In conseguenza di ciò, la società conferitaria procede all’aumento del proprio capitale sociale e all’assegnazione delle nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene apportato con le partecipazioni ricevute in cambio.

Sotto il profilo civilistico, in via di estrema sintesi, è d’uopo sottolineare che le operazioni di conferimento comportano l’espletamento di formalità differenti a seconda che questo venga effettuato nelle società di persone, nelle società di capitali in genere ovvero nelle società a responsabilità limitata.

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