PAESI BASSI - INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
di Team Global Investments
I Paesi Bassi offrono una serie di incentivi e vantaggi fiscali che, uniti alla trasparenza e alla cooperazione dell’amministrazione finanziaria, rendono il sistema fiscale molto attrattivo.
Aliquote
Nel 2024 l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (corporate income tax) è pari al 19% per gli utili fino a 200.000 euro e al 25,8% per gli importi eccedenti.
Ambiente
I Paesi Bassi offrono interessanti opportunità in materia di investimenti ecologicamente sostenibili. Le aziende possono dedurre fino al 45% dei costi di investimento in beni ambientali qualificati, con vantaggi sia in termini di liquidità che di riduzione del carico fiscale.
ATR e APA
Per le imprese che si stabiliscono nei Paesi Bassi è possibile ottenere anche un Advance Tax Ruling (ATR) o un Advance Pricing Agreement (APA). Tali strumenti rappresentano una garanzia di trasparenza per le imprese, in quanto garantiscono certezza sul futuro trattamento fiscale delle operazioni internazionali.
Deduzione costi R&D
Per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo è prevista un’importante deduzione fiscale. In particolare, sino ai primi 350.000 euro di costi opera una deduzione pari al 32%, con un’aliquota che può arrivare fino al 40% per le start up.
Expatriates
Al fine di attrarre gli espatriati con competenze specifiche e scarse sul mercato del lavoro nei Paesi Bassi, il sistema fiscale prevede un regime che consente alle aziende di offrire ai dipendenti stranieri un’esenzione fiscale del 30% del loro salario per un massimo di 5 anni.
Fiscal Unity
Il regime di consolidazione fiscale di gruppo consente alle società all’interno dello stesso gruppo di presentare una dichiarazione dei redditi consolidata. Ciò permette di compensare le perdite di una società con gli utili di un’altra e di trasferire attivi tra le società senza incorrere in tassazioni immediate.
Innovation Box
Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo godono di incentivi vantaggiosi (c.d. Innovation Box). Nello specifico, è previsto che i profitti generati da tali attività (ad esempio, sviluppo di beni immateriali, quali brevetti o software) beneficiano di una tassazione inferiore rispetto a quella ordinaria. L’accesso a tale regime avviene nel rispetto di specifiche procedure e, in ogni caso, la sua applicazione è meramente facoltativa.
Participation Exemption
È il regime fiscale più attrattivo dei Paesi Bassi per le sedi delle multinazionali. La participation exemption prevede che la società madre è esente dal pagamento delle imposte sui dividendi e sugli utili realizzati tramite cessioni di partecipazioni qualificate. In questo modo, si evita che all’interno dello stesso gruppo di imprese si abbia una doppia imposizione, così favorendo gli investimenti esteri.
Trattati fiscali
I Paesi bassi hanno sottoscritto trattati fiscali con più di 100 Paesi al fine di ridurre o eliminare la doppia imposizione, nonché agevolare i flussi di dividendi, interessi e royalties. Inoltre, l’adesione all’Unione europea rende applicabili le direttive che facilitano i pagamenti transfrontalieri.
REVOCATORIA PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Quando è ormai troppo tardi e non si è previsto nulla in ottica di protezione del patrimonio, sovente accade che qualcuno consigli comunque ai coniugi in regime di comunione legale dei beni di procedere ad un accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore dell’ex coniuge o del proprio figlio, al fine di provare a salvare il salvabile quando i creditori dell’altro o di uno dei due bussano alla porta.
Sul punto, è bene sottolineare prima di tutto un aspetto molto interessante. Gli atti di trasferimento di beni immobili che vengano inseriti all’interno di un accordo di separazione e divorzio, non scontano alcuna tassazione. Ai sensi dell’articolo 19, Legge n. 74/1987, infatti, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, tutti gli atti che comportano il trasferimento di beni immobili in caso di separazione e divorzio. La descritta agevolazione fiscale risponde alla finalità di non gravare di ulteriori oneri le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale.
Ciò detto, occorre evidenziare che la soluzione da taluni prospettata, al netto del beneficio fiscale di cui si è appena detto, si rivela un rimedio peggio del male per la mera considerazione che, ove danneggi eventuali creditori, l’atto di trasferimento può essere revocato nel termine di cinque anni da quando è stato concluso. In particolare, i creditori possono esercitare l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 cod. civ. (c.d. actio pauliana) al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio che arrechino un pregiudizio o mettano in pericolo le loro ragioni.
Appare evidente come la funzione di tale azione, dunque, sia analoga a quella di altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (ovvero, l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo), e cioè quella conservativo-cautelare della garanzia patrimoniale a favore dei creditori.
I presupposti dell’azione revocatoria sono l’esistenza di un valido rapporto di credito tra chi agisce in revocatoria e il debitore disponente; la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) o comunque, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; l’effettività del danno (c.d. eventus damni) consistente in un atto dispositivo del debitore in grado di alterare l’entità del suo patrimonio.
Inoltre, nel caso di atto a titolo oneroso, è richiesto che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis).
Per quanto concerne l’esistenza di un valido rapporto di credito, è stato precisato che l’articolo 2901 cod. civ. presuppone una nozione “lata” di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali criteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Pertanto, anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, precisando anche che non deve trattarsi di pretese che si rivelino prima facie pretestuose (cfr., Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 5619/2016; Cass. n. 1893/2012; Cass. n. 20002/2008).
Al fine di esperire l’azione revocatoria, poi, non è necessario che la consistenza patrimoniale del debitore sia stata “totalmente” compromessa, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr., Cass. n. 2971/1999). Ciò significa che può trattarsi sia di una modificazione quantitativa del patrimonio, sia di una variazione qualitativa dello stesso.
Infine, con riferimento al requisito della partecipatio fraudis, è stato precisato come non sia necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito vantato nei confronti del disponente, essendo sufficiente che egli sia in condizione di conoscere l’esistenza, anche supposta, di una ragione creditoria che possa essere oggetto di rivendicazione (cfr., Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza del 21 marzo 2024).
Inoltre, occorre evidenziare che nella fattispecie prospettata sussiste altresì il rischio che l’Agenzia delle entrate possa contestare la simulazione e procedere al recupero delle imposte non versate, fermo restando che su di essa grava il difficile onere della prova circa l’uso strumentale della separazione. Concludendo, nell’ottica di porre in essere validi strumenti di protezione patrimoniale, prima di “sposare” soluzioni dell’ultimo minuto (ad esempio, un eventuale accordo di separazione con atto di trasferimento di beni immobili in favore del proprio figlio) dirette a porre un argine all’aggressione da parte dei creditori, è necessario agire per tempo in modo da implementare strumenti che non possono essere in alcun modo oggetto di revocatoria.
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