AGEVOLAZIONE PRIMA CASA AL CONTRIBUENTE CHE ABBIA GIÀ UN IMMOBILE INIDONEO COME ABITAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di agevolazioni “prima casa”l’acquirente di un nuovo immobile che sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune e inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione, ha diritto alle agevolazioni fiscali, poiché la casa di abitazione deve essere intesa quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20981, depositata ieri 22 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di liquidazione emesso nei confronti di un contribuente, con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava l’agevolazione “prima casa” di cui questi aveva fruito per l’acquisto di un immobile, recuperando a tassazione l’IVA dovuta ed irrogando le relative sanzioni. Infatti, da un controllo emergeva che il contribuente vantasse altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso Comune.

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AGEVOLAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE ANCHE SENZA RESIDENZA ANAGRAFICA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di detrazione per l’abitazione principale, in base all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992il beneficio prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell’effettiva dimora del contribuente, il quale può dimostrare tale circostanza con qualsiasi mezzo all’uopo idoneo, secondo le regole generali, non essendovi limitazioni circa la prova dell’utilizzo del bene, e potendo anche essere utilizzate ricevute di pagamento, assemblee condominiali e fatture relative alle utenze domestiche.

È questo l’interessante principio desumibile dalle argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20686, depositata ieri 20 luglio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento ICI afferente gli anni dal 2007 al 2009. Con tale atto era stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata con riguardo all’immobile di sua proprietà, presso il quale questi dimorava abitualmente, ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica.

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LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE INFICIA LA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO BANCARIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La presunzione semplice di cui agli articoli 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/73 e 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72, circa l’omessa sottrazione di ricavi conseguiti, correlata agli accertati prelevamenti e versamenti operati sul conto corrente bancario di un imprenditore, deve ritenersi superata qualora tali voci siano state regolarmente contabilizzate e lo stesso contribuente, attraverso una perizia giurata, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.

È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20132 depositata ieri 15 luglio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un imprenditore di due avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva e di una cartella di pagamento per la riscossione frazionata delle maggiori imposte dovute. L’Amministrazione finanziaria aveva basato tali accertamenti sulle movimentazioni bancarie del contribuente, ritenendo che non fossero giustificate fiscalmente. Tali atti venivano impugnati dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva i ricorsi e procedeva alla riduzione degli importi su cui si basava la pretesa fiscale relativa agli avvisi di accertamento e alla riduzione di quanto dovuto in relazione alla pretesa contenuta nella cartella provvisoria di pagamento.

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LEGITTIMO IL SEQUESTRO DELLE SOMME FRUTTO DEL REIMPIEGO DI UN PATRIMONIO AZIENDALE CONTAMINATO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il sequestro preventivo nei confronti di una società può avere ad oggetto anche le somme depositate su un conto corrente che, a prescindere dall’eventuale origine formalmente lecita dovuta alla gestione dei beni aziendali, sono composte in gran parte da importi esistenti ancor prima della dichiarazione di fallimento della società, su un altro conto alla stessa intestato e successivamente trasferiti sul conto in argomento: tali somme diventano anch’esse illecite dato che il conto viene alimentato dall’impiego di beni dell’impresa inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati su una pregressa attività delittuosa. È questo il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26755 depositata ieri 13 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dal provvedimento con il quale il Tribunale di Trapani disponeva il sequestro, ai fini della confisca, dell’intero capitale sociale e di tutti i beni del relativo compendio aziendale di una s.r.l. dichiarata fallita nel 2014.

La curatela procedeva a chiedere il dissequestro e la restituzione delle somme depositate sul conto corrente, ma la Corte di appello di Palermo confermava la misura cautelare, ritenendo che il denaro presente su tale conto (poiché derivante da contratti di affitto dell’azienda che la curatela aveva stipulato con un’altra società) doveva considerarsi il frutto del reimpiego dei beni della società che, realizzata con i proventi di reati fiscali, era qualificabile come impresa illecita.

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NIENTE ACCERTAMENTO AI SOCI SE IL MAGGIOR UTILE NON TRANSITA SUL CONTO ECONOMICO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’utile che non transita sul conto economico si presume non sia stato distribuito ai soci e quindi è infondata la contestazione del fisco sul costo derivante dall’immobile della società, regolarmente registrata e fatturata, motivo per cui, nella specie, non opera la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19442, depositata ieri 8 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso nei confronti del socio di una s.r.l. con il quale gli veniva attribuito, in proporzione alla sua quota di partecipazione, un reddito derivante da maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.

Detto atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale dal contribuente, il quale contestava di non essere stato messo al corrente dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio e che fosse stato indebitamente determinato nei suoi confronti un maggior reddito mai percepito.

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NIENTE ACCERTAMENTO AI SOCI SE IL MAGGIOR UTILE NON TRANSITA SUL CONTO ECONOMICO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’utile che non transita sul conto economico si presume non sia stato distribuito ai soci e quindi è infondata la contestazione del fisco sul costo derivante dall’immobile della società, regolarmente registrata e fatturata, motivo per cui, nella specie, non opera la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19442, depositata ieri 8 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un avviso di accertamento, emesso nei confronti del socio di una s.r.l. con il quale gli veniva attribuito, in proporzione alla sua quota di partecipazione, un reddito derivante da maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.

Detto atto veniva impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale dal contribuente, il quale contestava di non essere stato messo al corrente dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio e che fosse stato indebitamente determinato nei suoi confronti un maggior reddito mai percepito.

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SÌ ALL'OMESSA DICHIARAZIONE SE L'IMPUTATO NON CHIEDE AL COMMERCIALISTA CONFERMA SULL'INVIO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel reato di omessa dichiarazione, laddove il soggetto obbligato si sia avvalso dell’operato di un professionista, il dolo specifico di evasione è provato dalla mancanza di ulteriori contatti con questo diretti a verificare l’invio della dichiarazione ovvero ad accertare l’esistenza di ulteriori adempimenti, così come dalla ripetizione del medesimo comportamento nel successivo periodo di imposta.

Sono questi gli interessanti principi desumibili dall’iter argomentativo espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25530, depositata ieri 6 luglio.

Nel caso di specie, il legale rappresentante di una s.r.l. veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione (oltre sanzioni accessorie), per il reato di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 relativamente all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA per il periodo di imposta 2012.

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INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CASSAZIONE PRIVO DELL'ESPOSIZIONE DEL FATTO

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

È inammissibile il ricorso per Cassazione contenente direttamente l’illustrazione dei motivi e privo dell’esposizione del fatto: in tal caso non può dirsi osservato il requisito previsto dall’articolo 366, n. 3, cod. proc. civ.in quanto l’atto d’impugnazione in sede di legittimità deve essere tale da garantire ai giudici di legittimità una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale conseguente.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18719, depositata ieri 1° luglio.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine da un’azione di risarcimento danni intrapresa dal conduttore di un immobile per l’omessa manutenzione a carico del locatore.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda stabilendo che il canone di locazione dovesse essere ridotto. In particolare, sulla scorta della CTU, era emerso che l’immobile locato con i due contratti di locazione non corrispondesse a quello effettivamente consegnato e goduto, dovendo essere quello catastale di consistenza metrica maggiore.

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PROCEDURA PER GLI IRREPERIBILI ASSOLUTI SOLO CON INDICAZIONE DELLE RICERCHE COMPIUTE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di notifiche degli atti impositiviè illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente e spedito la raccomandata informativa ex articolo 140 cod. proc. civ., appostando la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”senza ulteriore ripresa del processo notificatorio con indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune; dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18061, depositata ieri 24 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla impugnazione di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, di cui si contestava l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione tributaria provinciale, la quale annullava l’atto impugnato. Pertanto, l’agente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la prima decisione, precisando che la notifica della cartella, effettuata ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, fosse illegittima senza il successivo invio della raccomandata, atteso che l’ente della riscossione, in presenza di domicilio fiscale o della residenza nel Comune, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. e non con la procedura semplificata di cui al citato articolo 60.

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È ONERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PROVARE CHE LE FATTURE PRESSO I CLIENTI SONO STATE EMESSE DAL FORNITORE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento, nel caso di fatture reperite nella documentazione contabile di un cliente che le utilizza come fonti di costi deducibili, è onere dell’Agenzia delle Entrate provare che tali fatture sono state emesse dal (presunto) fornitore.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17727, depositata ieri 22 giugno.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una società e poi estesa ad una ditta individuale, in seguito alla quale emergeva che questa avesse emesso una fattura per l’anno 2005 e tre per l’anno 2006, mai registrate ed in relazione alle quali non aveva versato l’IVA, mentre invece la società ricevente l’aveva portata in detrazione.

Dalla verifica fiscale risultava altresì che le fatture fossero fittizie, in quanto la ditta aveva lavorato per conto della società verificata fino all’annualità 2004 e le attività indicate non erano mai state eseguite nelle annualità 2005 e 2006. L’imprenditore impugnava l’accertamento emesso nei confronti della sua ditta ai fini Iva per gli anni 2005 e 2006, deducendo che le fatture erano state falsamente predisposte da terzi, che erano difformi da quelle emesse dalla sua ditta in occasione di altre prestazioni reali e che per tale ragione aveva presentato denuncia-querela nei confronti della società.

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