L'INIDONEITÀ DELLE QUOTAZIONI OMI A FONDARE GLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per i trasferimenti immobiliari l’indicazione del corrispettivo o del valore del bene oggetto di alienazione è necessaria ai fini dell’applicazione delle imposte dirette e indirette gravanti sulla transazione.
A differenza delle imposte dirette (Irpef e Ires) o dell’Iva, che sono imposte di corrispettivo, dacché la base imponibile derivante dal trasferimento di immobili viene determinata sulla base del corrispettivo pagato dal cessionario, le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale sono imposte di valore, in quanto la base imponibile è rappresentata dal «valore del bene o del diritto alla data dell’atto», a meno che non si tratti di atti soggetti a condizione ex articolo 43 D.P.R. 131/1986.
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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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I CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE COMPETENTE AD EMETTERE L'ACCERTAMENTO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’Ufficio territorialmente competente ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente.
Infatti, l’articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce testualmente che «la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata».
Ciò significa che, al fine di verificare la competenza territoriale di un determinato Ufficio, è necessario individuare il domicilio fiscale del soggetto d’imposta, facendo riferimento al momento di presentazione o di omissione della dichiarazione dei redditi (Cfr. Cass. sent. n. 10224/2003).
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I LIMITI DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A differenza di quanto previsto dal codice di rito per il processo civile, nel contenzioso tributario, che è denominato a “istruzione esaurita”, non è contemplata una vera e propria fase istruttoria, in quanto eventuali ordinanze istruttorie sono emanate nel corso dell’udienza di discussione.
Tra i poteri istruttori del giudice tributario previsti dall’articolo 7 D.Lgs. 546/1992 (rubricato “Poteri delle commissioni tributarie”) vi sono quello di richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della Guardia di Finanza, nonché quello di disporre consulenza tecnica, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità.
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L'IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI AUTOTUTELA IN CASO DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Per autotutela si intende il potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria di procedere, d’ufficio o su iniziativa del contribuente, al ritiro della pretesa fiscale, annullando propri atti riconosciuti illegittimi o infondati.
Spesso accade che, a fronte di una simile istanza da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria recapiti un provvedimento di diniego, la cui impugnazione, però, non trova unanimi consensi.
La questione si complica irrimediabilmente ove il gravame in parola interessi un avviso di accertamento divenuto definitivo.
In tal caso, infatti, è stato affermato che l’impugnazione del diniego di autotutela sarebbe preclusa dalla definitività dell’atto e dalla conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria.
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LE INDAGINI FINANZIARIE SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A TERZI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’accertamento da indagini finanziarie è una particolare procedura che consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni finanziarie poste in essere dai contribuenti con gli intermediari finanziari, al fine di individuare movimentazioni che, se non opportunamente giustificate dal contribuente, vengono contestate quali maggiori ricavi o compensi.
Più nel dettaglio, l’esame dei conti correnti bancari del contribuente consente il rinvenimento di movimentazioni che non trovano riscontro nella contabilità del contribuente, così fornendo elementi idonei a procedere ad una rettifica sia di tipo analitico che di tipo induttivo, a meno che questi non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione della base imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO DEL CONTRIBUENTE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 l'accertamento analitico-induttivo consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.
In sostanza, detta censura prende le mosse dal ragionamento presuntivo dell'Amministrazione finanziaria che procede alla ricostruzione di una o più voci reddituali in modo difforme rispetto alle risultanze contabili.
Tra le diverse tipologie di accertamenti presuntivi (accertamenti basati sulle percentuali di ricarico, accertamenti basati su fattori produttivi, accertamenti basati su documentazione extracontabile, ecc.) risulta di particolare interesse quello basato sul comportamento antieconomico dell'imprenditore, ravvisabile nella ipotesi in cui, ad esempio, i prezzi praticati non superino i costi o la media del settore, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza sul presupposto che chiunque svolga un’attività economica è indotto a generare utili.
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ANTIECONOMICO DEL CONTRIBUENTE
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Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 l'accertamento analitico-induttivo consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.
In sostanza, detta censura prende le mosse dal ragionamento presuntivo dell'Amministrazione finanziaria che procede alla ricostruzione di una o più voci reddituali in modo difforme rispetto alle risultanze contabili.
Tra le diverse tipologie di accertamenti presuntivi (accertamenti basati sulle percentuali di ricarico, accertamenti basati su fattori produttivi, accertamenti basati su documentazione extracontabile, ecc.) risulta di particolare interesse quello basato sul comportamento antieconomico dell'imprenditore, ravvisabile nella ipotesi in cui, ad esempio, i prezzi praticati non superino i costi o la media del settore, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza sul presupposto che chiunque svolga un’attività economica è indotto a generare utili.
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IMPUGNAZIONE AL BUIO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL'ENTE IMPOSITORE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore e non già, in via esclusiva, all'agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20735 del 01.08.2019.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.
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IMPUGNAZIONE AL BUIO: LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL'ENTE IMPOSITORE
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di impugnazione al buio, la tardività o l’omessa notificazione della cartella non costituisce un vizio proprio di questa, con la conseguenza che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore e non già, in via esclusiva, all'agente della riscossione. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20735 del 01.08.2019.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di un atto di iscrizione ipotecaria e delle cinque prodromiche cartelle, dei quali il contribuente deduceva la nullità per omessa notifica di queste ultime.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, rilevava che il ricorso doveva considerarsi tempestivo, giacché il termine a quo dell’impugnazione andava individuato nel giorno in cui l’agente della riscossione aveva prodotto le cartelle non notificate nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che non vi era prova dell’avvenuta notifica delle cartelle né della comunicazione degli atti prodromici.
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