202015.09
L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA NON CONFIGURA L’ABUSO DEL DIRITTO
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L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA NON CONFIGURA L’ABUSO DEL DIRITTO

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Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

A seguito della modifica operata dal D.Lgs. 128/2015, entrato in vigore in data 2.09.2015, la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale risulta regolamentata dal nuovo articolo 10-bis L. 212/2000.

Più precisamente, mediante l’inserimento di tale disposizione nello Statuto dei diritti dei contribuenti e l’abrogazione dell’articolo 37-bis D.P.R. 600/1973, i due concetti di abuso del diritto e di elusione fiscale sono stati unificati, così superando quella specie di doppio binario che si era venuto a creare, sia per l’esistenza di una specifica norma in tema di elusione che per la giurisprudenziale affermazione di una “clausola antielusiva non scritta” (cfr., SS.UU. sent. nn. 30055, 30056, 30057 del 2008).

In via generale, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione (cfr., Cass. sent. 13.07.2018, n. 18632).

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