LA DONAZIONE "CONTESTUALE" DI QUOTE SOCIALI A FAVORE DI PIÙ SOGGETTI IN COMPROPRIETÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 11/2019”

Al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, il Legislatore ha previsto che la donazione di partecipazioni sociali non è soggetta all’imposta di donazione ove sussistano talune condizioni, tra cui l’acquisizione o l’integrazione del controllo di diritto delle società di capitali. Con la risposta all’interpello n. 257/2019 l’Agenzia delle entrate ha compiuto un ulteriore passo in avanti, affermando che detta esenzione trova applicazione a prescindere dall’entità delle quote di partecipazione possedute dai donanti e dalla provenienza delle stesse, se da un unico trasferimento o da più trasferimenti contestuali e congiunti, essendo necessario solo che in capo al beneficiario o ai beneficiari in comproprietà si verifichi l’acquisto o l’integrazione del controllo.

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DEFINIZIONE LITI PENDENTI: SOSPENSIONE DEL PROCESSO ANCHE DOPO I TERMINI?

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, l’articolo 6. D.L. 119/2018 aveva stabilito che il contribuente potesse ottenere la sospensione del processo a seguito del deposito di apposita istanza, corredata di copia della domanda di definizione e del versamentoentro il 10 giugno 2019.

Più precisamente, la disposizione normativa citata disponeva che: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».

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IL CONTRADDITORIO PREVENTIVO IN CASO DI ACCERTAMENTO DA ABUSO DEL DIRITTO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il diritto al contradditorio, che trova il suo fondamento tanto nelle fonti internazionali quanto in quelle interne, costituisce un «principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, a pena di nullità dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso» (Cfr. C. Cost. n. 132/2015).

Con particolare riguardo all’ambito tributario, mette conto rilevare che la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nella storica sentenza Sopropè, ha sancito che il contraddittorio preventivo costituisce un principio di civiltà giuridica, generale ed ineludibile ...

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I LIMITI PROBATORI DEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RINVIO DELLA CASSAZIONE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In via generale, il giudizio di rinvio costituisce una fase autonoma del processo tributario, che viene introdotta mediante la riassunzione dinanzi alla Commissione tributaria di pari grado rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.

Detto giudizio, quindi, non rappresenta la continuazione della precedente fase di merito e la riassunzione si configura semplicemente «come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata» (Cfr. Cass. 4018/2006).

Tale giudizio è disciplinato dall’articolo 63 D.Lgs. 546/1992, a mente del quale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, con la precisazione che, in sede di rinvio, si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla Commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato.

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LA VALIDITÀ IN APPELLO DELLA PROCURA RILASCIATA AL DIFENSORE IN PRIMO GRADO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 83 c.p.c. stabilisce che lo ius postulandi, ovvero la facoltà di proporre domande in giudizio, viene conferita al difensore con la procura alle liti, che è un negozio giuridico unilaterale con cui questi viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio.

Più nel dettaglio, la procura alle liti attribuisce al difensore il potere di compiere e ricevere tutti gli atti processuali, fatta eccezione per quelli di disposizione del diritto in contesa (ad esempio, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso, ecc.), i quali necessitano di specifico conferimento.

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