RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA RINNOVATA ANCHE PER IL 2020
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 5/2020”
Quest’ultimo istituto esplica i propri effetti mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Non è certo la prima volta che il legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato la L. 342/2000, infatti, aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Successivamente, poi, il legislatore ha puntualmente prorogato detto istituto, riaprendo i termini per la rivalutazione di anno in anno, mediante Legge di Bilancio .
Il presente articolo si propone di analizzare la disciplina della nuova rivalutazione dei beni aziendali, la quale richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e i DD.MM. attuativi 162/2001 e 86/2002.
Si procederà, in definitiva, ad analizzare i requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire della rivalutazione, unitamente alle modalità di effettuazione, riflettendo, da ultimo, brevemente sugli aspetti di convenienza dell’istituto.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, contattaci!
RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA RINNOVATA ANCHE PER IL 2020
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La Rivista delle operazioni straordinarie n. 5/2020”
Quest’ultimo istituto esplica i propri effetti mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Non è certo la prima volta che il legislatore offre un’opportunità di questo tenore. Già in passato la L. 342/2000, infatti, aveva concesso simile facoltà attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto. Successivamente, poi, il legislatore ha puntualmente prorogato detto istituto, riaprendo i termini per la rivalutazione di anno in anno, mediante Legge di Bilancio .
Il presente articolo si propone di analizzare la disciplina della nuova rivalutazione dei beni aziendali, la quale richiama espressamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 L. 342/2000 e i DD.MM. attuativi 162/2001 e 86/2002.
Si procederà, in definitiva, ad analizzare i requisiti soggettivi ed oggettivi per usufruire della rivalutazione, unitamente alle modalità di effettuazione, riflettendo, da ultimo, brevemente sugli aspetti di convenienza dell’istituto.
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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DECRETO RILANCIO: SOSPESI I TERMINI PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CUT
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 135 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto legge Rilancio) introduce specifiche misure in materia di giustizia tributaria, prevedendo sia la sospensione del termine per il calcolo delle sanzioni relative al contributo unificato sia la partecipazione alle udienze con modalità telematiche.
In linea con le disposizioni che hanno previsto un generale rinvio dei versamenti fiscali, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato tributario, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 D.P.R. 115/2002 (c.d. Testo unico delle spese di giustizia) e il termine di cui all’articolo 248 del medesimo decreto.
A tal proposito, si rammenta innanzitutto che il contributo unificato tributario deve essere versato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, dalla parte che si costituisce per prima, avendo riguardo a ciascun grado di giudizio ex articolo 9 D.P.R. 115/2002.
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D.L. RILANCIO: PROROGATI AL 16 SETTEMBRE I TERMINI DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio) dispongono la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (c.d. D.L. Liquidità) e dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia).
Più precisamente, è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
- ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;
e, in ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.
Per quanto concerne i versamenti sospesi, occorre fare riferimento innanzitutto all’articolo 18 D.L. 23/2020.
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LE INCERTEZZE SUI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 67, comma 4, prevedeva, nella formulazione originaria, la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento mediante un generale rinvio all’articolo 12 D.Lgs. 159/2015.
Infatti, l’articolo 12, comma 2 dispone che: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori … per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Quindi, il citato richiamo interessava pacificamente sia gli accertamenti infrannuali in scadenza nel 2020 (è il caso degli accertamenti sull’imposta di registro), sia gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva relativi ai periodi di imposta 2015 e 2014, in caso di omessa dichiarazione.
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