ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Uno dei tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto, concerneva la possibilità di definire la lite pendente avvalendosi per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 L. 130/2022 e per altri di quella di cui al citato articolo 1, commi 186–205, qualora fosse stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti.

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SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW IN PIÙ PERIODI D’IMPOSTA

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 4 D.L. 167/1990stabilisce che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuirresidenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW).

È altresì previsto che sono tenuti ai medesimi obblighi di dichiarazione i predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 D.Lgs. 231/2007.

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POSSIBILI EVOLUZIONI DELL’ACCERTAMENTO SULLE ASSEGNAZIONI AGEVOLATE

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 100-105, L. 197/2022) ha riproposto la possibilità di procedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Verosimilmente tale misura troverà ampia applicazione in quanto appare molto favorevole dal punto di vista fiscale. Tuttavia occorre tenere sin da subito presente che non sarà sufficiente prestare attenzione solo all’ambito fiscale, perché in questo tipo di operazione sono interessanti e non semplici anche i profili civilistici e quelli contabili.

La normativa di riferimento, infatti, prevede il rispetto di una serie di requisiti, opinabili valutazioni concernenti il valore dei beni in considerazione del quale deve essere poi determinata la plusvalenza e taluni adempimenti successivi al perfezionamento dell’operazione.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI PORTATA A 51 RATE MENSILI

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Tra le molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti introdotte dall’articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022(c.d. Legge di Bilancio 2023), vi è la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Tale istituto consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

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SOTTOSCRIZIONE DELLA SENTENZA “PRIMA” O “DOPO” LA MENZIONE DELL’IMPEDIMENTO?

di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

All’esito del processo tributario, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, il collegio giudicante, in segreto nella camera di consiglio, decide la controversia pronunciando “sentenza”.

In via generale il procedimento di redazione della sentenza, secondo quanto previsto dall’articolo 119 disp. att. c.p.c., contempla i seguenti adempimenti: il relatore redige la minuta della sentenza, consegnandola al presidente di sezione; il presidente di sezione, unitamente al relatore, sottoscrive la minuta, consegnandola al segretario; il segretario scrive il testo originale della sentenza; infine, il presidente di sezione e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale della sentenza alla minuta consegnata al segretario, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.

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