SEQUESTRO PREVENTIVO: QUESTIONI PROPONIBILI IN SEDE DI RIESAME

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

L’articolo 321 c.p.p. conferisce al Giudice il potere di adottare, nelle more del procedimento penale, un decreto di sequestro preventivo con il quale apporre un vincolo di indisponibilità su una determinata res a fini cautelari. Tale misura cautelare “reale”, imponendo limitazioni sulla disponibilità di cose o beni, grava sul patrimonio dell’indagato ed è finalizzata all’esecuzione della futura confisca, diretta o per equivalente, delle cose che servirono (o furono destinate) a commettere il reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Con specifico riferimento ai reati tributari, l’articolo 12-bis, D.Lgs. 74/2000, nel contemplare la confisca e, quindi, il sequestro preventivo ad essa finalizzato, stabilisce che tale provvedimento possa avere ad oggetto i beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato; e, in mancanza di questi, i beni nella disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

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LA RIFORMA FISCALE “TIPIZZA” I DOCUMENTI DI PRASSI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della L. 111/2023 (legge delega fiscale) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 dello scorso 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).

In via generale, la citata novella, pur enfatizzando la vocazione costituzionale ed europea delle disposizioni normative contenute nello Statuto del contribuente, proprio perché dirette all’attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ex articolo 1, L. 212/2000), finisce per normare il “dominio assoluto” della prassi.

Entrando più nello specifico, infatti, appare evidente come il citato decreto sia finalizzato a “tipizzare” i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria con la finalità di supporto (e non di sostituzione, ci auguriamo) alla platea di contribuenti nell’attività di interpretazione e applicazione della complessa normativa tributaria.

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L'avv. Angelo Ginex è stato incluso nel "Talents club" di WE WEALTH tra i 200 top influencer nel wealth management del 2024.

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IL TERMINE DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che il contribuente chieda il rimborso dell’Iva esposta nella dichiarazione di un determinato anno di imposta e che l’amministrazione finanziaria richieda la documentazione contabile relativa all’anno in questione, onde verificare la legittimità del rimborso.

È noto, infatti, come, da un lato, i soggetti passivi Iva possano chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, e, dall’altro, l’Agenzia fiscale emetta provvedimento di diniego, ogni qualvolta non vi sia prova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.

In caso di contenzioso a seguito di impugnazione del diniego di rimborso, una delle questioni maggiormente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, è quella ...

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IL TERMINE DI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO SULL’INDEBITA COMPENSAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Sovente accade che il contribuente chieda il rimborso dell’Iva esposta nella dichiarazione di un determinato anno di imposta e che l’amministrazione finanziaria richieda la documentazione contabile relativa all’anno in questione, onde verificare la legittimità del rimborso.

È noto, infatti, come, da un lato, i soggetti passivi Iva possano chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale Iva, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, e, dall’altro, l’Agenzia fiscale emetta provvedimento di diniego, ogni qualvolta non vi sia prova dell'esistenza del credito chiesto a rimborso.

In caso di contenzioso a seguito di impugnazione del diniego di rimborso, una delle questioni maggiormente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, è quella ...

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NUOVO REGIME DI INVALIDITÀ DEGLI ATTI, DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DELLE NOTIFICHE DELL’A.F.

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, ha introdotto rilevanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).

Nello specifico, l’articolo 1, lettera g), D.Lgs. 219/2023, ha inserito nel corpo normativo dello Statuto del contribuente gli articoli 7-bis7-ter7-quater7-quinquies e 7-sexies, i quali, a partire dallo scorso 18.1.2024, sulla falsariga degli articoli 21-septies e 21-octies, L. 241/1990, costituiranno la disciplina delle invalidità tributarie.

Con tali disposizioni il legislatore delegato ha inteso delineare un “sistema duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della “nullità” (articolo 7-ter, L. 212/2000) e della “annullabilità” (articolo 7-bis, L. 212/2000).

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PROBLEMATICHE IN TEMA DI PRODUZIONE E DEPOSITO DEI DOCUMENTI

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Nel decreto legislativo che regola il processo tributario si rinvengono molteplici disposizioni normative in tema di produzione e deposito dei documenti. Così come numerose e diverse sono le questioni giuridiche che nel tempo, in relazione alle stesse, sono state sollevate e risolte dalla Cassazione.

Innanzitutto, l’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992, ai fini della produzione in giudizio, stabilisce che i documenti devono essere “elencati” negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

Sul punto, è stato precisato che i documenti non elencati negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione del citato articolo 24, D.Lgs. 546/1992, non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento, a meno che ...

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IL PROCESSO TRIBUTARIO VA VERSO LA COMPLETA DIGITALIZZAZIONE

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 220/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le modifiche in materia di processo tributario, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 19, L. 111/2023(Legge delega fiscale).

La novella appare chiaramente diretta a favorire la completa digitalizzazione del processo tributario. Viene, infatti, introdotto, all’interno del quadro normativo delineato dal D.Lgs. 546/1992, il nuovo articolo 17-ter, rubricato “Degli atti in generale”. Tale disposizione contiene le regole attinenti alle modalità di redazione degli atti del processo tributario e alle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche.

Nello specifico, è previsto che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico.

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CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E MOTIVAZIONE RAFFORZATA A PENA DI ANNULLABILITÀ

di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Con il D.Lgs. 219/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024, si rendono definitive le importanti modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega fiscale (L. 111/2023).

Innanzitutto, l’articolo 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 219/2023, introduce nel corpo normativo delineato dallo Statuto del contribuente l’articolo 6-bis, L. 212/2000, rubricato “Principio del contraddittorio”.

Tale disposizione, al comma 1, si preoccupa di rendere “effettivo e informato” il contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuente, mediante la sua previsione a pena di annullabilità di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Quindi è possibile osservare come la previsione indicata contempli un contraddittorio endoprocedimentale che, in via generale, è applicabile a tutti gli atti autonomamente impugnabili.

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