CONCORDATO BIENNALE: DUBBI SUL CALCOLO DEI DEBITI TRIBUTARI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto la procedura di concordato preventivo biennale, allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
Tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo procedimentale, il legislatore ha previsto specifiche regole applicative, distinguendo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni soggetti agli indici sintetici di affidabilità, da quelli che aderiscono al regime forfettario.
Con specifico riferimento ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità, di cui all’articolo 9-bis, D.L. 50/2017, è stabilito espressamente che possono accedere al concordato biennale coloro che, in relazione al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta ...
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TASSAZIONE DELLE LIBERALITÀ DIVERSE DALLE DONAZIONI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Lo scorso 9.4.2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. 111/2023), introduce disposizioni per la razionalizzazione, tra le altre, anche dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Nello specifico, il citato decreto modifica le disposizioni contenute nell’articolo 56-bis, D.Lgs. 346/1990, rubricato “accertamento delle liberalità indirette”, al fine di rendere la disposizione normativa coerente con la nuova struttura delle aliquote dell’imposta di donazione e con le altre modifiche apportate in tema di imposta di successione.
In particolare, la novella in esame dispone prima di tutto la soppressione della lettera b), comma 1, dell’articolo 56-bis citato (tale norma attualmente prevede che per procedere all’accertamento delle liberalità indirette, quale seconda e necessaria condizione, debba sussistere un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario in misura superiore all’importo di 350 milioni di lire).
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CESSIONE TOTALITARIA DELLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nell’ultimo decennio è sovente accaduto che l’Agenzia delle entrate abbia riqualificato la cessione totalitaria di partecipazioni sociali in cessione d’azienda, andando così a recuperare la relativa imposta proporzionale di registro, sulla base della considerazione per la quale tale operazione, coinvolgendo l’intero capitale di una società, sarebbe espressione della medesima capacità contributiva della cessione d’azienda.
La riqualificazione ha trovato fondamento nell’articolo 20, D.P.R. 131/1986, secondo cui, nella versione anteriforma 2018, “l’imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.
Il legislatore, mediante una modifica legislativa (articolo 1, comma 87, L. 205/2017) avente efficacia retroattiva (Cassazione n. 158/2020 e Cassazione n. 39/2021), ha superato tale interpretazione, prevedendo che gli atti, ai fini dell’imposta di registro, possano essere riqualificati solo in presenza di elementi intrinseci agli atti stessi, prescindendo in ogni caso da elementi extra-testuali o da altri atti ad esso collegati.
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CONCORDATO BIENNALE: È UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE?
di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La procedura di concordato preventivo biennale, introdotta dal D.Lgs. 13/2024 allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, mira a spostare il focus del prelievo tributario sulla predeterminazione dei redditi.
In via generale, tale procedura interessa i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni nel territorio dello Stato.
Sotto il profilo procedimentale, è previsto che l’Agenzia delle entrate formuli una proposta di definizione biennale del reddito prodotto, sulla base dei dati dichiarati, delle informazioni disponibili e degli ulteriori dati già presenti nelle banche dati della medesima amministrazione e di altri soggetti pubblici.
Tutto ciò (almeno sulla carta) dovrebbe avvenire nel rispetto della capacità contributiva del singolo contribuente (resta da capire come).
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