LE SOCIETÀ SEMPLICI DI MERO GODIMENTO QUALE STRUMENTO DI PROTEZIONE PATRIMONIALE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 21/2019”

Il presente elaborato si prefigge l’obiettivo di affrontare il tema delle società semplici di mero godimento, al fine di verificare se, alla luce delle ultime modifiche legislative in materia di diritto tributario e civile, e delle più recenti posizioni giurisprudenziali, dottrinali e notarili, tale strumento societario possa essere impiegato per la protezione del patrimonio.

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RIQUALIFICAZIONE DEGLI ATTI DEL REGISTRO: LA PAROLA PASSA ALLA CONSULTA

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Accertamento e contenzioso n. 55/2019”

Nel corso degli ultimi anni la vexata quaestio concernente la riqualificazione giuridica degli atti presentati alla registrazione ha assunto una criticità sempre maggiore. In giurisprudenza si era consolidato l’orientamento secondo cui il principio di prevalenza della sostanza sulla forma impone, laddove vi siano pattuizioni frazionate in più atti, anche non contestuali, oggettivamente idonee a produrre un certo effetto giuridico, di guardare non all’atto singolarmente considerato, ma all’effetto giuridico unitario derivante dai vari atti collegati ...

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IL DISPOSITIVO VA INTEGRATO DALLA MOTIVAZIONE NELL’INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, l’interpretazione del giudicato, sia esso interno ed esterno, deve essere effettuata tenendo conto non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazioneconiugando le formali enunciazioni insite al dispositivo con il percorso logico-semantico effettuato dal giudice nel quale la motivazione si snoda.

È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14547 del 28.05.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ad un contribuente, il quale veniva prontamente impugnato presso la competente commissione tributaria provinciale.

In pendenza di giudizio, inoltre, veniva notificata una cartella di pagamento per le medesime somme dedotte nell’atto impositivo impugnato.

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IL RATEIZZO IN PENDENZA DI GIUDIZIO NON COSTITUISCE RINUNCIA AL RICORSO

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di contenzioso tributario, non implica, logicamente, di per sé alcuna rinuncia al ricorso, né la contestuale estinzione per cessazione della materia del contendere, la richiesta e l’ammissione al pagamento rateale del debito d’imposta posto a base della cartella impugnata, non determinando tale atto il venir meno dell’interesse ad agire.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12244 del 09.05.2019.

La vicenda trae origine dall’opposizione avverso un fermo amministrativo e una comunicazione di iscrizione ipotecaria, unitamente alle cartelle di pagamento ad essi sottese, per difetto di notifica di queste ultime da parte di un contribuente.

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SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

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SALVO L'ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS IN CASO DI DOCUMENTI CONSEGNATI SUCCESSIVAMENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partner

In tema di accertamento tributario, non sussiste l’obbligo di attendere il decorso del termine di 60 giorni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, qualora il contribuente consegni i documenti richiestigli in sede di accesso soltanto in epoca successiva presso gli uffici dell’Amministrazione, poiché la fase del contraddittorio non si estende a ciò che avviene in seguito al di fuori dei locali d’impresa.

È questo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15154 del 03.06.2019.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva annullato dalla competente commissione tributaria provinciale per difetto di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

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LA PROVA DI RESISTENZA SALVA IL RICORSO DALL'INAMMISSIBILITÀ

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di processo tributario, il ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo posta, è ammissibile anche se il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con  stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario, ovvero, in mancanza di questi adempimenti, se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15152 del 03.06.2019.

La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di un avviso di accertamento, che veniva annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.

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NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.

La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

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NULLA L'IPOTECA “A SORPRESA” IN DANNO DEL CONTRIBUENTE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di riscossione coattiva delle imposte, costituisce principio generale dell’ordinamento quello per cui l’Agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendogli un termine di 30 giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, con la conseguenza che l’omessa attivazione di tale contraddittorio comporta la nullità dell’iscrizione stessa per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

È questo l’importante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12237 del 09.05.2019.

La vicenda trae origine dall’iscrizione di ipoteca sui beni immobili di un contribuente, a garanzia di un credito derivante dall’omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

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L'INTEGRATIVA NON SCRIMINA LA DICHIARAZIONE INFEDELE

Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di reati tributari, la presentazione di una dichiarazione integrativa ha effetti solo in sede amministrativanon escludendo la responsabilità penale del contribuente per il delitto di dichiarazione infedele, in quanto reato istantaneo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23810 del 29.05.2019.

La vicenda trae origine dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto, in cui era riportato un reddito imponibile esiguo, cui seguiva la presentazione in termini di una dichiarazione integrativa, con la quale veniva emendato quanto erroneamente indicato nella prima dichiarazione.

Il dichiarante veniva, tuttavia, indagato e condannato a un anno e otto mesi di reclusione, pena sospesa, per il delitto di dichiarazione infedele, di cui all’articolo 4 D.Lgs. 74/2000, e detta statuizione era altresì confermata in sede di appello.

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